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CATANZARO – La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, rompe gli indugi e dà il via alla Fase 2. Senza attendere il 4 maggio o altre disposizioni ecco che le prime importanti misure vengono avviate in largo anticipo rispetto al resto della nazione.

La Santelli, infatti, ha da poco firmato una nuova ordinanza con tutta una serie di misure nuove che «al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della Fiducia».

LEGGI LE REAZIONI DEI SINDACI

Per la presidente «poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo», di conseguenza si rivoluziona tutto e già a partire da domani in Calabria si riparte.

Nel dettaglio, da domani

  1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali (LEGGI);
  4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 (LEGGI IN FONDO I DETTAGLI) per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020;
  5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore (SCOPRI QUALI SONO LE MISURE PREVISTE DALL’ORDINANZA);
  8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
  10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

L’ordinanza 36/2020

L’ordinanza 36/2020 che la presidente Santelli ha firmato lo scorso 24 aprile prevede le seguenti disposizioni:

  1. è revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;
  2. gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi – devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARSCoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020;
  3. è consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione – anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria ( quali i disturbi dello spettro autistico ) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti
  4. gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio;
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