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La sede della Figc

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LAMEZIA TERME – La Corte d’Appello federale ha accolto i ricorsi (relativamente al terzo filone nazionale della Lega Pro per l’inchiesta “Dirty soccer” sul calcioscommesse) dell’ex presidente della Vigor Lamezia Claudio Arpaia e dell’ex direttore sportivo Fabrizio Maglia e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte il 27 marzo scorso dal Tribunale federale nazionale. Accolto inoltre parzialmente il ricorso della Vigor Lamezia calcio e, per l’effetto ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000 (in primo grado erano stati inflitti 5 punti di penalizzazione e un’ammenda di 30.000 euro). Con questa decisione ora Arpaia e Maglia chiederanno la revisione del processo sportivo per il primo filone “Dirty soccer”.

Ma 2 punti di penalizzazione sono stati inflitti ora in appello alla Vigor – su ricorso accolto della procura federale – relativamente alla posizione di Bellini (per cui ora la Vigor resta al terzo posto solitario nella classifica del campionato di Eccellenza essendo stata penalizzata di 2 punti per la posizione di Bellini) e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000.

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Il Tribunale federale nazionale in primo grado aveva inflitto 5 punti di penalizzazione alla Vigor Lamezia (per le gare di Lega Pro del 2015, Vigor – Casertana finita 1-2 e Juve Stabia – Vigor finita 3-2) contro i 13 chiesti dalla Procura federale, e 30.000 euro di ammenda; un anno e sei mesi di inibizione, così come chiesto, e 30.000 euro di ammenda a Claudio Arpaia, presidente della Vigor all’epoca dei fatti; tre anni di inibizione (la Procura federale aveva chiesto 6 mesi) e 10.000 euro di ammenda per Fabrizio Maglia, diesse della Vigor all’epoca dei fatti (coinvolto solo per la gara contro la Juve Stabia).

La Corte d’Appello ha ora annullato le sanzioni per Arpaia e Maglia e ridotti i punti in classifica e l’ammenda per la società Vigor Lamezia. La Vigor era stata penalizzata per responsabilità diretta per il coinvolgimento dell’ex presidente Arpaia, e per responsabilità oggettiva per il coinvolgimento dell’ex direttore sportivo Fabrizio Maglia, mentre in primo grado la Vigor Lamezia non era stata ritenuta responsabile per la posizione di Felice Bellini in quanto all’epoca dei fatti non svolgeva formali rapporti lavorativi con la Vigor Lamezia e alla fine il Tribunale federale in primo grado aveva disposto per Felice Bellini (con riferimento alle gare Salernitana – Barletta e Juve Stabia – Vigor ) l’inibizione di 1 anno e 10 mesi + preclusione e 45.000 euro di ammenda.

Per la posizione di Bellini aveva presentato ricorso il procuratore federale ora accolto dalla Corte d’Appello che dispone le sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di 5.000 euro nei confronti della Vigor Lamezia, accogliendo i ricorsi e annullando invece le sanzioni per Arpaia e Maglia.

Sempre in questo filone altre società e dirigenti di Lega Pro erano stati sanzionati in primo grado dal Tribunale federale e per i quali ora la Corte d’Appello federale in alcuni casi ha respinto i ricorsi e in altri li ha accolti parzialmente: per Salvatore Casapulla riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 30.000; respinto il ricorso della Paganese e quindi conferma di un punto di penalizzazione; ricorso Cosimo D’Eboli: parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 10.000; Ricorso Adriano Favia: parzialmente accoltoe, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000; Ricorso Alessandro Romeo: parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000; ricorso Eugenio Ascari: parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 2.000; Ricorso Giuseppe Cianciolo: parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 5.000; Ricorso Pistoiese respinto e conferma di un punto di penalizzazione; Ricorso L’Aquila Calcio parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 2.500; Ricorso Sig. Marco Di Chio: parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8.000; Ricorso Andrea Bagnoli: parzialmente accoltoe, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000; Ricorso Savona parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000; Ricorso Vito Falconieri: parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000; Ricorso Santarcangelo calcio: parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a punti 1 in classifica e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000; Ricorso procuratore Federale: accolto e, per l’effetto, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame di merito relativo alla posizione di. Marcello Solazzo

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