X
<
>

Share
3 minuti per la lettura

Poste Italiane SpA condannata a garantire il risarcimento danni per aver cagionato la violazione agli obblighi informativi su buoni fruttiferi


CATANZARO – Poste Italiane SpA condannata a garantire il risarcimento del danno per aver cagionato la violazione agli obblighi informativi, su buoni fruttiferi ritenuti prescritti da parte dell’intermediario.
E’ quanto deciso in due distinte ordinanze del Tribunale di Catanzaro emesse lo scorso 18 aprile, in seguito ai ricorsi presentati dall’avvocato Giulio Fragasso, che accolgono la domanda risarcitoria fondata sull’inadempimento volta ad accertare la responsabilità di Poste Italiane per violazione dell’obbligo informativo sulla medesima gravante.

I risparmiatori interessati, recatisi all’ufficio postale del proprio paese, si sono sentiti rispondere dallo sportellista che i buoni fruttiferi erano scaduti. A prendere in mano la situazione, l’avvocato Fragasso, che ha prima di tutto, messo in mora Poste Italiane attraverso un reclamo e poi successivamente presentando due ricorsi presso il Tribunale di Catanzaro, chiedendo il risarcimento danni per violazione degli obblighi informativi sui buoni fruttiferi postali ritenuti prescritti da parte di Poste.

“Tali buoni, non riportavano le condizioni negoziali stabilite nel decreto istitutivo, non essendo indicato né il tasso di interesse applicato né il termine di scadenza, e lo stesso non conteneva neanche l’indicazione della serie di appartenenza. Tale comportamento di Poste – spiega l’avvocato Fragassi che opera su tutto il territorio nazionale e collabora anche con la trasmissione televisiva “Striscia la notizia” – è lesivo della normativa sulla trasparenza, informazione, correttezza e buona fede. Le ordinanze hanno affermato il danno subito dei risparmiatori che discende dalla violazione dei doveri di trasparenza e informazione cui l’intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei buoni fruttiferi, secondo quanto previsto specificamente dall’art. 3, comma 1 e dall’art. 6 del DM 19/12/2000.

Al riguardo, si rileva che gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario sono finalizzati a garantire non solo la trasparenza dell’attività di quest’ultimo, ma soprattutto a tutelare la posizione del risparmiatore, il quale deve essere posto in condizioni di comprendere correttamente le caratteristiche del proprio investimento, a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti”.
Secondo l’avvocato Fragasso “la condotta omissiva della resistente costituisce violazione anche del generale principio di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c. e del dovere di diligenza professionale imposto dall’art. 1176 c.c., tale per cui la società deve essere condannata a risarcire i danni inferti.

A conferma di ciò è di fondamentale importanza la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 18.10.2022 che ha sanzionato Poste Italiane S.p.A. con due motivazioni per pratiche commerciali scorrette (che coincidono con la motivazione di presentazione del presente ricorso poi accolto). Nel caso che ci occupa c’è una doppia negligenza di Poste: non è stata apposto sul retro, né la durata dei BFP, né i tassi di interesse, né i termini di prescrizione; non è stato mai consegnato alla ricorrente nessun foglio informativo o documento che caratterizzava il BFP in oggetto”.
Le ordinanze, quindi stabiliscono la condanna di Poste Italiane con il risarcimento del danno dell’importo del capitale dei BFP oggetto dei due ricorsi, pari a 29.000,00 euro e 5.516,44 euro.

Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Share
Share
EDICOLA DIGITALE