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L'imprenditore Carlo Samà

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AMANTEA (COSENZA) – Nei confronti dell’imprenditore di Amantea, Carlo Samà, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, perché ritenuto imprenditore di riferimento, quale titolare di un’azienda di smaltimento dei rifiuti, di una cosca mafiosa della costa tirrenica, nel 2013 fu avviato un giudizio di prevenzione conclusosi con la confisca di tutti i beni. Il provvedimento di confisca, pronunciato dal Tribunale Misure di Prevenzione di Cosenza, fu confermato sia dalla Corte di Appello che (nel 2015), dalla Cassazione.

Per tali ragioni i beni confiscati furono assegnati all’Agenzia del Demanio per essere destinati alle finalità pubbliche. Da qui un’ordinanza di sgombero la cui esecuzione era stata fissata per il 5 luglio. Nelle more era pendente davanti alla Corte di Appello di Salerno un’istanza di revoca della confisca di un fabbricato adibito a civile abitazione, di cui risultavano proprietari il Samà e la moglie.

In particolare la domanda difensiva fonda le proprie ragioni su alcune emergenze successivamente (rispetto all’epoca in cui furono celebrati i processi che disposero la confisca) acquisite, ed in particolare le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che indicava il Samà quale vittima di richieste estorsive e come colui il quale aveva sempre pagato quanto impostogli, illuminando diversamente lo scenario prefigurato nei decreti di confisca.

Su questi presupposti i difensori del Samà e della moglie (avvocati Francesco Gambardella e Paolo Troisi) chiedevano, in via d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione, onde evitare che un eventuale sgombero dell’immobile potesse rendere irreversibile il danno nei confronti degli interessati, pur in presenza di elementi che legittimavano un’aspettativa diversa all’esito dell’instaurato giudizio di revisione.

La Corte di Appello di Salerno, accogliendo la domanda difensiva, ha disposto la sospensione dell’esecuzione dello sgombero, ravvisando la sussistenza di quelli che vengono definiti il fumus ed il periculum del danno irreparabile ove fosse stata data esecuzione allo sgombero, fissando, nello stesso tempo, un’udienza per la trattazione del giudizio di merito. Con tale ordinanza il giudice di Salerno ha ravvisato gli estremi per la sospensione d’urgenza dello sgombero.

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