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Ecco perché il Governo ha impugnato la legge regionale 41/2026 della Calabria ossia la legge Salva Casa: «Competenza esclusiva dello Stato». Il caso alla Corte Costituzionale
COME ha fatto il Consiglio regionale della Calabria a farsi impugnare una legge che nasceva come mero recepimento di nuove norme nazionali? È quello che è accaduto con il Salva Casa regionale, approvato lo scorso 24 febbraio dall’assise di Palazzo Campanella.
Il legislatore nazionale, va detto, dava la facoltà in questo caso di introdurre una disciplina di dettaglio nel recepimento della normativa. La Calabria però – è l’obiezione mossa dall’Avvocatura generale dello Stato – sarebbe andata un po’ oltre, investendo ambiti riservati dalla Costituzione all’esclusiva competenza statale. È il caso della tutela del paesaggio.
Le contestazioni mosse dal Consiglio dei ministri si possono leggere nel ricorso alla Corte Costituzionale notificato alla Regione Calabria. Riguardano, in particolare, due previsioni introdotte dal legislatore calabrese nel modificare la legge urbanistica regionale, per adeguarla al Salva Casa. I consiglieri regionali calabresi hanno previsto la delega di alcune funzioni – come autorizzazioni e compatibilità paesaggistica – a Province, Città metropolitana ed enti regionali, con l’obiettivo di velocizzare le procedure. «La formulazione testuale della norma evidenzia che la delega è disposta direttamente dal legislatore regionale, in via generale e immediata, senza rinvio a successivi atti applicativi né previsione di ulteriori passaggi procedimentali – scrive l’avvocatura di Stato – . Indipendentemente dallo strumento attuativo prescelto, la Regione interviene su una porzione della disciplina paesaggistica già regolata dalla normativa statale».
LEGGE SALVA CASA DELLA CALABRIA, LE MOTIVAZIONI DEL GOVERNO
Il Codice dei beni culturali assegna alle Regioni la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e prevede già la possibilità di delegarla a Province, enti parco, Comuni. Ma solo dopo aver verificato che dispongano di strutture e competenze adeguate per esercitarla. La norma impugnata, invece, si limita a delegare tout court ad altri enti la funzione, senza porre condizioni. «Ne deriva – scrive ancora l’avvocatura nel ricorso – una interferenza diretta in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la tutela del paesaggio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che alle Regioni è precluso intervenire con discipline che incidano su istituti di protezione ambientale aventi carattere unitario».
Il legislatore regionale, poi, introduce un’ulteriore previsione: stabilisce che le sanzioni non sono dovute nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’opera. Anche qui, dice l’avvocatura, è un’ingerenza in una competenza statale. «Anche in questo caso, la norma regionale introduce una specifica eccezione alla disciplina statale – si legge nel ricorso – ponendo una regola autonoma rispetto a quella statale».
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