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Convivenza e prevalenza tra ordinamenti: storia, dottrina e giurisprudenza

La condizione giuridica delle donne nelle società islamiche presenta non poche differenze tra un Paese e l’altro. Ma prima di esaminare le principali, è necessario qualche cenno sulle fonti del diritto comune nella civiltà islamica, la cui principale è la Shari’a.

Nel lessico islamico la Sharia ha il significato di “strada rivelata”, che è interpretata e sviluppata nel diritto islamico partendo dal suo testo fondamentale, il Corano. Contribuiscono alla formazione del diritto anche fonti consuetudinarie, le cosiddette “radici del diritto”, che intervengono in aiuto all’interprete allorquando non vi è univocità o chiarezza nelle fonti primarie.


La Sharia è stata la legge degli Stati islamici fin dai primi califfati arabi ma oggi, con le sole eccezioni della Monarchia Saudita e in parte dell’Iran, con l’avvento dei moderni stati nazionali, è stata sostituita da sistemi giuridici più evoluti, per lo più ispirati dall’esperienza giuridica europea. Tuttavia, sull’onda dell’islamismo radicale, si può dire che sia in corso un po’ ovunque un processo di reintegrazione, parziale o totale, della Sharia come fonte del diritto immediatamente applicabile negli Ordinamenti islamici.

Detto ciò, benché la maggior parte dei giuristi islamici consideri la Sharia come un codice comportamentale (di natura sicuramente cogente), non vi è dubbio che il diritto positivo negli Stati mussulmani si ispiri fortemente a quei precetti coranici che regolano i rapporti tra i cittadini. Questo, con le dovute differenze tra realtà e realtà, accade praticamente in ogni Stato islamico.


Tornando al tema della donna nella società mussulmana, il tratto comune è senza dubbio la sua sottoposizione all’uomo.
La subalternità della donna, secondo l’elaborazione giurisprudenziale classica, deriva da una diversità di attribuzioni di diritti che trova la sua giustificazione nella differenza di ruolo che la donna assume all’interno della società islamica. È sostanzialmente la base giuridica su cui si fonda da secoli il sistema di apartheid delle donne nel mondo islamico, oltre ovviamente al dictum coranico secondo cui “le donne hanno dei diritti pari ai loro obblighi, secondo le buone convenienze. Gli uomini hanno tuttavia una certa supremazia su di loro” (Cor.,II:228).
In un sistema che ha nel Corano una fonte di diritto primario è una faccenda non da poco, visto che la legislazione positiva non può non tenerne conto nel momento della formazione delle leggi.
Ovviamente la regolamentazione giuridica dei rapporti Uomo-Donna non può essere uguale in tutti i 57 Stati islamici, distribuiti su tutti i continenti (è esclusa solo l’Oceania).

Troppo diverse le realtà economiche, culturali e soprattutto sociali per poter adottare regole comuni ispirate alla lettera agli stessi principi. Buona parte di essi poi hanno sottoscritto alcune convenzioni internazionali in materia di Tutela dei Diritti Umani, in particolare aderendo alla “Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne” (Cedaw), adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU già nel 1979, che costituisce lo strumento pattizio più importante in materia di tutela delle donne, un documento che comunque soffre di una serie importante di limiti, derivanti dalla natura esclusivamente declaratoria, dunque non legalmente vincolante per gli Stati sottoscrittori.

Rimette insomma alla volontà degli Stati Parte l’effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel testo della Convenzione: un limite non da poco. Ed infatti molti Stati islamici hanno espresso molte riserve a quella parte della Convenzione in cui si dovrebbero impegnare ad eliminare ogni forma di discriminazione dai loro ordinamenti nazionali (art. 2 Convenzione), invocando un presunto contrasto con alcune norme della Sharia.

È comunque innegabile che soprattutto alcuni tra questi Paesi abbiano fatto molti passi avanti in materia di parità di genere, adottando nel proprio Ordinamento leggi ispirate a principi che non solo prevedono l’Uguaglianza dei diritti tra uomini e donne ma anche strumenti per lo sviluppo umano di queste ultime.


Ciò è accaduto addirittura fin dagli anni ’50 in Tunisia, con l’avvento al potere di Bourghiba, convinto che una società non potesse progredire se le donne rimanevano confinate in ruoli subalterni, abolendo via via gli istituti giuridici islamici più tradizionali e anche maggiormente odiosi, come la Poligamia o il talaq, il Ripudio islamico, in quel Paese non più in vigore già dagli anni ’60.


Fu poi il ba’thismo, un movimento nazionalista panarabo che si proponeva di creare una società araba di stampo laico e di ispirazione socialisteggiante, a contribuire a dotare gli Ordinamenti nazionali di norme di natura paritaria, estendendo molti diritti primi riservati esclusivamente agli uomini anche alle donne.


Ciò accadde soprattutto in Iraq e Siria, governate da Saddam Hussein e Hafez Assad, che del Ba’thismo erano fedeli interpreti, ma anche nel Maghreb, come in Libia, dove Gheddafi aveva assicurato alle donne una tutela speciale derivante soprattutto dalla necessità di allargare il campo di competenze specifiche in settori chiave al fine di incrementare lo sviluppo economico; o in Libano, con le sue specifiche peculiarità e un melting-pot che favoriva lo sviluppo di una legislazione moderna e adeguata ad uno Stato multireligioso.

Ancora più rilevanti sono state le riforme adottate in Marocco con l’ascesa al trono nel 1999 di Mohammed VI, che ha sancito l’aumento dell’età legale del matrimonio per le donne, dal 2004 fissato a 18 anni, un fenomeno che era una piaga per le donne marocchine, costrette a sposarsi giovanissime, benché già in precedenza la legge non lo prevedesse prima dei 15 anni. Un divieto ancora oggi aggirato in varie parti del mondo islamico, seguendo un rito consuetudinario che prevede, per la celebrazione del matrimonio, una semplice lettura collettiva della fatiha, una Sura del Corano, a riprova della tragicomica commistione nell’Islam del diritto positivo con la Sharia.
Dove invece le donne islamiche sono ancora fortemente discriminate è nell’Africa subsahariana, dove “diritti” è una parola senza valore.

Nella maggior parte di quei Paesi non vengono protette neanche dallo stesso diritto islamico che viene sistematicamente disapplicato quanto alle tutele di genere. Alle donne sono negati diritti fondamentali come il diritto all’istruzione o a circolare da sole. Non godono, se non in minima parte, di diritti successori, e in caso di morte del marito loro stesse cadono in successione divenendo proprietà degli eredi di questo. Anche la dote versata dal marito per sposarle, è incamerata dal padre della moglie, benché le spetterebbe di diritto, se solo quel diritto potesse essere fatto valere. Sono poi soggette diffusamente a pratiche di mutilazioni genitale che ne ledono l’integrità, oltre che fisica, psichica. Sebbene vietate anche dai codici secolari, questi divieti sono difficilmente fatti osservare.


Sono consuetudini, diciamo così, che invero preesistevano all’islamizzazione ma che la religione musulmana non ha mai esplicitamente condannato, favorendo così l’abuso sulle donne, soprattutto sulle più giovani. La sempre più rilevante presenza in tutto il mondo Occidentale di donne islamiche ha posto poi il problema della loro tutela alla luce dei maggiori diritti riconosciuti dai Paesi in cui sono emigrate e in cui hanno scelto di vivere. Queste presenze pongono una serie di questioni giuridiche che toccano libertà e diritti fondamentali.
Nel nostro Paese, l’approccio normativo potrebbe essere quello dell’Intesa, uno strumento che la Costituzione prevede per i rapporti fra Stato e confessioni religiose e che garantirebbe un quadro entro cui la normazione può muoversi più agevolmente per armonizzare i diritti di tutti alla luce delle diverse sensibilità che nascono dalle differenze religiose, che vanno ovviamente guidati dai nostri principi costituzionali.


Ed in effetti vari organismi rappresentativi del mondo islamico hanno chiesto di stipulare un’Intesa con lo Stato italiano.


Tuttavia la pluralità di soggetti rappresentativi ha fin qui costituito un ostacolo alla conclusione dell’accordo, anche se quello vero, di ostacolo, è un altro: il timore che le richieste islamiche possano ledere alcuni princìpi fondamentali del nostro ordinamento, come l’eguaglianza tra i sessi, un concetto, come abbiamo visto, che ha un valore diverso nel mondo mussulmano.


Resta pertanto affidata alla giurisdizione ordinaria la soluzione delle controversie che sorgono quando si tratta di applicare norme che invocano tutele inesistenti nel nostro Ordinamento, quali ad esempio il riconoscimento della poligamia, che da noi è un reato e in molti Paesi islamici consentita, alcune modalità di scioglimento del matrimonio ammesse dal diritto islamico ma non nel nostro Paese, il regime di affidamento dei figli, profondamente diverso nei Paesi Musulmani, la lesione di quote di diritti successori, permessa nel diritto islamico ma non nel nostro Ordinamento e potremmo continuare a lungo.


La maggior parte delle pronunce di merito e di legittimità nella risoluzione delle controversie hanno fatto prevalere i princìpi dell’ordinamento italiano sulle contrastanti regole del diritto islamico.
E francamente lo trovo ragionevole.

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