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DOPO la firma avvenuta nel corso della notte (LEGGI), il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che dà una ulteriore stretta tesa al contenimento del contagio da Coronavirus, è stato pubblicato nella sua versione definitiva. Sono numerosi i contenuti presenti nel decreto che spaziano in vari ambiti ma l’elemento caratterizzante questo nuovo approccio è la previsione di due ipotesi di lockdown dedicate a due diversi scenari del contagio. Queste due ipotesi saranno applicate alle Regioni a seconda della condizione in cui versano sulla base di un decreto del ministro della Salute emanato di concerto con i presidenti delle Regioni.

Ecco quali saranno le misure che saranno adottate nelle aree definite ad elevata gravità ed alto rischio, ossia le zone che potremmo definire arancioni, e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e livello di rischio alto ossia le zone rosse.

L’appartenenza alle categorie, come detto, viene determinata con ordinanza del Ministro della salute adottata d’intesa con il presidente della Regione interessata, della durata non inferiore a 15 giorni. Inoltre «il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

I provvedimenti riservati alle cosiddette zone ARANCIONI

In particolare per quanto riguarda le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, il decreto di Conte prevede, all’articolo 2, «il divieto in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto».

Inoltre, «è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».

Vengono «sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».

I provvedimenti riservati alle cosiddette zone ROSSE

Nel caso in cui il livello di rischia sia considerato massimo la Regione sarà inserita, con lo spesso meccanismo del decreto del ministro della Salute, tra le «aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto».

In questo caso oltre ai divieti nazionali validi per tutto il territorio «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto»;

Inoltre, «sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie»;

Restano «sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro»;

Sospese anche «tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) (ossia centri natatori, centri benessere, centri termali, e sport), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva»;

Resta «consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale».

Restano aperte le scuole dell’infanzia, le scuole primaria, i servizi educativi per l’infanzia e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre tutto il resto si svolge «esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata»;

Verrà sospesa «la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

 Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 ossia restano aperte Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Per quanto riguarda il lavoro nel caso di Regione individuata a rischio massimo «i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile».


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