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POTENZA – Sono contenute in una decina di pagine le motivazioni in base alle quali il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi del Comune di Potenza e di Maya Immobiliare contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata che aveva “bocciato” la vendita e successiva locazione del palazzo di giustizia del capoluogo lucano.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’immobile, di poco più di 14 mila metri quadrati, fu oggetto di una delibera del consiglio comunale che, il 30 luglio 2008, affidò alla direzione generale dell’ente il compito di “definire le procedure amministrative volte alla alienazione dell’immobile, con patto di successiva locazione”. Il contratto preliminare di vendita e il “collegato contratto di locazione” è stato firmato il 28 dicembre 2012: prezzo di acquisto di 32 milioni di euro e canone di locazione annuale pari a 3,2 milione di euro per trent’anni.

L’11 gennaio 2013 il Tar per la Basilicata, accogliendo un ricorso del Ministero della Giustizia e dell’associazione ”Autonomia Forense”, ha annullato la delibera del consiglio comunale del 2008 e tutti gli atti successivi. Quella della posizione del Ministero della Giustizia è una questione che ha un “peso” importante anche nella decisione del Consiglio di Stato, secondo cui – contrariamente all’opinione del Comune di Potenza – “non è contestabile che il Ministero della Giustizia sia coinvolto nella vicenda, quale codestinatario degli effetti e delle conseguenze della delibera adottata e che, pertanto, la delibera stessa andava ad esso partecipata”. Quindi, “la comunicazione dell’avvio del procedimento era necessaria, essendo il Ministero soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.

Ma è sulle conseguenze degli atti intercorsi fra Comune e Maya (e sulla destinazione dell’immobile) che si è concentrata l’attenzione – e la critica – del Consiglio di Stato, secondo il quale “permangono, successivamente all’eventuale stipula del contratto di locazione, gli effetti di legge, propri di tale genere di contratti, legati ad inadempienze delle parti, con conseguenze dirette sul contratto di locazione stesso e non certo immediatamente e direttamente su quello di compravendita. E comunque – è scritto nella sentenza del Consiglio di Stato – il dedotto collegamento tra gli atti negoziali successivi, delineati nell’iniziale delibera del Comune, non garantisce in modo pieno l’interesse pubblico sotteso alla sussistenza e alla permanenza del vincolo di destinazione”.

Facendo un passo indietro, in riferimento alla necessità della comunicazione al Ministero dell’avvio del procedimento, il Ministero stesso avrebbe potuto agire, fare osservazioni e cercare anche “una potenziale riduzione del contenzioso”. Il Consiglio di Stato, evidenziando che tutte le parti hanno riconosciuto che “il bene in questione è da considerarsi, quanto al regime giuridico che lo riguarda, un bene indisponibile”, ha ricordato che occorre una legge affinchè tali beni possano essere “sottratti alla loro destinazione” e che in tale sfera sono sottoposti ad un “regime giuridico di pregnanza pubblicistica che, seppure attenuata rispetto ai beni demaniali, impone sempre e comunque che resti fermo il loro vincolo di destinazione a finalità pubbliche. La giurisprudenza, peraltro, si è orientata ad estendere ai beni del patrimonio indisponibile regime sostanzialmente analogo a quello dei beni demaniali, sia sotto il profilo della incommerciabilità, che della tutela in via amministrativa”. Su tale base, il Consiglio di Stato ha definito “innegabile che nel costituendo contratto di locazione, tra il Comune di Potenza e l’acquirente Maya Immobiliare, regolato solo dal codice civile, il vincolo di destinazione perderebbe la pregressa connotazione pubblicistica e le conseguenze contrattuali, con le previsioni proprie del diretto comune”. Infine, il Consiglio di Stato ha rilevato che già il Tar lucano aveva ricordato che la legge 326 del 2003 ”disciplina esclusivamente la cessione di immobili statali”, mentre la legge 127 del 1997 “si applica solo alla vendita di beni patrimoniali disponibili e che, per la sua operatività, richiede comunque l’emanazione di un regolamento dell’ente locale interessato (nella specie mai intervenuta)”. (ANSA)

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