X
<
>

Share
3 minuti per la lettura

MATERA – È destinata a far discutere, la sentenza per certi versi rivoluzionaria, pronunciata nei giorni scorsi dal giudice del tribunale di Matera, sul tema della vaccinazione anti Covid ai minori.
A fronteggiarsi due ex coniugi di Policoro, lei favorevole al vaccino, lui no vax convinto. Al centro della contesta l’opportunità di vaccinare contro il Covid la figlia 16enne. Non avendo raggiunto un accordo in via bonaria e pacifica, i due coniugi si sono rimessi al parere del giudice, il quale dopo aver sentito anche la ragazza adolescente, ha stabilito con sentenza che, in presenza di una chiara volontà dell’interessata, debba vaccinarsi seguendo le indicazioni della madre, rappresentata in giudizio dall’avvocato Luciano Vinci. La mamma aveva chiesto al tribunale di autorizzare la somministrazione del vaccino anti Covid alla figlia minore, affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa, attribuendo alla ragazza la facoltà di provvedere in autonomia, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, avendo il padre manifestato il proprio dissenso.


Il giudice ha rimarcato che l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni, obbligatorie e non, è nel senso di ritenere che: “Laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (sentenze del tribunale di Milano 2018 e Corte d’appello di Napoli 2017; tribunale di Roma 2017)”, considerato che: “Nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, il giudice deve tener conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. -si legge nel dispositivo- Alla stregua di questi criteri, sono state assunte decisioni in senso negativo laddove il vaccino riguardava patologie con scarsa diffusione nel nostro Paese, circostanze che non ricorrono nel caso del Covid (…). Quanto all’efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio, la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatone nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività (…) (cfr tribunale Monza sez. IV, 22 luglio 2021).


Il giudice ha tenuto in debita considerazione anche la volontà della ragazza, che come certificato da un medico gode di buona salute, ed ha espresso l’intenzione di sottoporsi al vaccino, per frequentare con regolarità le attività scolastiche. La ragazza è stata ritenuta sufficientemente matura per esprimere la sua volontà sul rapporto rischi/benefici (legge 219/17), “atteso che altri componenti della famiglia si sono sottoposti al vaccino senza apprezzabili reazioni avverse -si legge nel dispositivo- e che la ragazza ha ben compreso anche le difficoltà –e l’insostenibilità a lungo termine– dei continui accertamenti cui dovrebbe sottoporsi, per essere ammessa alle attività scolastiche in presenza pur senza essersi vaccinata”. Il giudice, infine, ha ritenuto che: “Il dissenso del padre alla somministrazione del vaccino anti Covid, non appare giustificato da motivazioni preminenti rispetto a quelle addotte dalla minore e dalla madre, né risulta sorretto da precise controindicazioni mediche”. Quindi, il giudice autorizza la vaccinazione della ragazza ed indica nella madre il genitore incaricato di accompagnarla al Centro vaccinale di riferimento. «Sono fiero di avere contribuito, attraverso il mio operato professionale, a quella che ritengo essere una battaglia di civiltà e buonsenso. -ha commentato l’avvocato Luciano Vinci- Ho apprezzato, in ogni sua parte, il ragionamento adottato dal tribunale di Matera, soprattutto nella parte in cui valorizza il parere consapevolmente espresso dal minore, così agendo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento che prevede che il minore che abbia compiuto i 12 anni, debba essere sentito sui profili che lo riguardano così da divenire protagonista delle decisioni della magistratura, e non passivo destinatario di scelte assunte da altri, indipendentemente dai suoi bisogni che, dunque, non possono rimanere inascoltati».

Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Share
Share
EDICOLA DIGITALE