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Antonello Talerico presidente dell’Ordine degli Avvocati

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ANNULLARE la nomina del nuovo coordinatore dell’Avvocatura regionale. Una richiesta chiara e precisa quella che il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, Antonello Talerico, rivolge al presidente della Giunta regionale Jole Santelli.

La nomina, spiega Talerico, è avvenuta senza la pubblicazione di un avviso pubblico disciplinato e, così facendo, è stata compromessa “ogni garanzia procedimentale riferita alla motivazione e ogni norma di trasparenza”.

Per questo motivo, ieri, il presidente del Consiglio distrettuale degli avvocati del capoluogo di regione ha inviato alla governatrice una lettera formale firmata anche dall’avvocato Crescenzio Santuori, coordinatore della commissione del Consiglio dell’ordine degli avvocati diritto e processo amministrativo, nella quale chiede di annullare la nomina.

La missiva, spiega Talerico, “non intende sminuire la professionalità della Collega da Lei nominata” ma si vuole “richiamare l’attenzione sulla sequela di gravi violazioni procedurali e normative commesse e sulla irriducibile necessità di rispetto delle regole (anche e soprattutto) ove si tratti dell’esercizio della professione forense.” Dopo aver citato la normativa violata, Talerico, sottolinea come “la nomina del coordinatore regionale sarebbe sottratta alla regola dell’avviso pubblico di cui al citato regolamento numero 3/2015 essendo quest’ultimo di fatto abrogato ex lege, ciò consentendole di procedere in via esclusivamente fiduciaria e non verificabile. L’assunto è gravemente erroneo e radicalmente illegittimo.”

In poche parole la legge regionale numero 11 del 2015 “ha semplicemente adeguato l’ordinamento dell’avvocatura regionale alle finalità della legge professionale forense che postula l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati nell’esercizio della professione forense. Nello specifico – prosegue ancora il Consiglio dell’ordine degli avvocati – la legge regionale di riforma dell’avvocatura regionale non ha fatto altro che applicare l’articolo 23 della legge n. 247/2012 (rubricato “avvocati degli enti pubblici”) e rendere concreti i reiterati principi giurisprudenziali per i quali l’attività forense è caratterizzata da piena autonomia e indipendenza e non può essere espletata in una struttura di tipo gerarchico, con l’ovvia conseguenza per la quale il responsabile dell’ufficio non potrà essere un dirigente amministrativo bensì un avvocato coordinatore, quale “primus inter pares”.”

Talerico, quindi, chiarisce come in nessuna parte della legge regionale numero 11 del 2015 sia scritto o si evinca “che la nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale debba o possa oggi bypassare l’obbligatorietà dell’avviso pubblico; ovvero che sia conferita al Presidente della Giunta regionale la nomina diretta del coordinatore eludendo il perimetro normativo di selezione del soggetto più idoneo cui conferire l’incarico di livello generale.”

E ancora: “Ragionare diversamente, come oggi propone e agisce, vorrebbe dire stravolgere senza ragione o finalità evidente una materia – incalza Talerico – che è stata invece normata, sull’intero piano nazionale, mediante un’unità sistematica di disciplina. Da qui l’invito, “con vigore e fermezza“, ad annullare il decreto “per evidente illegittimità“; in caso contrario, il Consiglio agirà in via giudiziale.

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