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Il governatore lucano Vito Bardi

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POTENZA – «Tutti i soggetti che rientrano» in Basilicata dalla Lombardia e le 14 province comprese nella nuova zona rossa allargata devono comunicare la loro presenza e restare in «isolamento fiduciario» per due settimane. Anche se non presentano sintomi di contagio da Coronavirus.

E’ quanto deciso ieri mattina dal governatore lucano Vito Bardi, dopo il decreto con cui la presidenza del Consiglio dei ministri ha esteso il cordone di sicurezza attorno alle zone maggiormente colpite dalla crisi sanitaria. Un provvedimento in linea con quelli adottati, sempre ieri mattina, dai colleghi presidenti delle giunte regionali di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana, Calabria e Lazio, spaventati dalle scene dell’assalto ai treni verso il Sud non appena si è saputo del nuovo decreto di Conte.

L’APPELLO A USCIRE DI CASA SOLO SE NECESSARIO

L’ordinanza del generale ricorda da vicino la bozza circolata due settimane fa con cui via Verrastro imponeva a «tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni» di «rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica». Misure shock abortite a distanza di poche ore sotto il fuoco delle polemiche accese dal governo e dai presidenti di diverse regioni del Nord (in particolare il lombardo Attilio Fontana e il ligure Giovanni Toti), prima restringendone l’applicazione ai soli studenti fuori sede di ritorno in regione, e poi sostituendole – su indicazione di Palazzo Chigi – con un semplice «censimento volontario» di chi, studente o no, arrivava dalle aree all’interno del cordone sanitario e temeva di essere entrato in contatto con persone contagiate.

Nell’ordinanza approvata ieri mattina si evidenzia il «possibile esodo di un elevato numero di persone» dalle zone a rischio, come definite dall’ultima perimetrazione effettuata dal premier Giuseppe Conte.

Quindi si spiega che «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall’ 8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia», devono osservare una serie di misure.

In primis: «comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688». Poi: «osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni». Quindi: «evitare contatti sociali; osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi; rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza». Infine: «in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione».

L’ordinanza di Bardi ricorda che la mancata osservanza degli obblighi comporta l’applicazione di sanzioni penali. Ma è sulla delega ai «prefetti territorialmente competenti» perché assicurino «l’esecuzione delle misure disposte», che si è acceso l’ennesimo scontro tra regioni e governo, col Viminale, guidato dalla potentina Luciana Lamorgese, che in in una nota ha precisato che «ferma restando l’autonomia di ciascun ente nelle materie di competenza nei limiti della legislazione vigente, non risultano coerenti con il quadro normativo le ordinanze delle regioni contenenti direttive ai prefetti, che, in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, rispondono unicamente all’autorità nazionale».

In serata Lamorgese ha emesso anche una direttiva per i prefetti delle aree a rischio, evidenziando che «la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale».

Nella direttiva viene richiamata anche l’attribuzione del prefetto del «monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni». In particolare: «per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale».

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